VAS piano attuativo – Cons. Stato 13 novembre 2012, n. 5715

Stabiliti i presupposti di tipo soggettivo e oggettivo per la sottoposizione a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di un piano attuativo di strumenti urbanistici comunali

Nota a Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 13 novembre  2012, n. 5715

La vicenda processuale, da cui prende le mosse l’interessante decisione in esame, può essere riassunta nei seguenti termini: in primo grado, veniva presentato ricorso al fine di ottenere la declaratoria di annullamento degli atti di adozione ed approvazione di un piano attuativo in quanto non sottoposto a VAS, né alla verifica di assoggettabilità; il ricorso veniva accolto e la decisione del Tribunale veniva successivamente impugnata in appello.

Il Giudice dell’impugnazione conferma la decisione del Tar con una pronuncia di tipo integrativo delle ragioni rese dal primo giudice.

Ricostruisce, innanzitutto, il complesso apparato normativo della VAS, quale procedura volta alla valutazione delle possibili conseguenze di piani e programmi al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale.
Introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE è, infatti, una procedura finalizzata ad evidenziare le possibili cause di degrado ambientale causate dall’adozione di piani e programmi interessanti il territorio.

La pronuncia in commento ripercorre, quindi, la disciplina approntata dal legislatore nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, e cioè il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, evidenziando in particolare che la valutazione ambientale ha la “finalità” di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente (art. 4), che “viene effettuata per tutti i piani e programmi …della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli” (art. 5), che sono sottoposti a VAS (art. 7) i piani e i programmi “la cui approvazione compete … agli enti locali” e che la verifica di assoggettabilità a VAS – ovvero la VAS di piani e programmi già sottoposti positivamente alla stessa – “si limitano ai soli effetti significativi che non siano stati già considerati”.

Dalla coordinata lettura delle summenzionate norme, secondo il Collegio, si evince chiaramente che il legislatore ha previsto piani e programmi per i quali la VAS è obbligatoria, altri per i quali è solo eventuale ed altri ancora esclusi dall’applicazione della procedura di valutazione.

Si rileva poi che le norme in questione indicano genericamente “piani e programmi”, senza esplicitamente menzionare i piani attuativi, potendosi da ciò evincere che il piano attuativo non rientri tra quelli per i quali la VAS è obbligatoria, né tra quelli per i quali la VAS è esclusa; né è possibile escludere l’assoggettabilità di detti piani alla verifica di sostenibilità ambientale “in presenza di particolari presupposti sia di tipo soggettivo sia di carattere oggettivo”.

Sostengono pertanto i giudici di Palazzo Spada che, in linea di principio, un piano attuativo, sebbene di attuazione di uno strumento urbanistico generale, riguarda pur sempre la potestà di pianificazione territoriale la quale è, almeno potenzialmente, in grado di dispiegare i propri effetti sul bene ambiente e, pertanto, non può dirsi sottratto alla possibilità di essere sottoposto a procedura di compatibilità ambientale.

Per verificare ciò, occorre una verifica in concreto in ordine alla presenza di due “imprescindibili elementi”: quello di natura soggettiva, e cioè l’espressa volontà dell’amministrazione pianificatrice di voler sottoporre alla procedura in parola tale tipo di piano, e quello di natura oggettiva consistente nell’attitudine del piano stesso ad incidere concretamente sui profili ambientali delle aree interessate.

Nel caso di specie, la Sezione Quarta ritiene illegittima la mancata sottoposizione a VAS o, almeno, a verifica di assoggettabilità, di un piano attuativo di iniziativa privata “a fronte di un sistema di salvaguardia delle specificità ambientali”, essendo evidente come non si possa escludere la possibilità per un piano urbanistico attuativo, ancorché conforme alle previsioni del PRG e sia pure di non eccessive dimensioni, di produrre negative e significative incidenze sugli aspetti ambientali.

Vengono pertanto confermate le statuizioni rese dal primo giudice in quanto è stato violato l’art. 7 del D. Lgs. 152/2006, tenuto altresì conto di quanto statuito nelle precedenti pronunce rese dal Consiglio di Stato (la n. 133/2011 e la n. 4926/2012) in base alle quali “la valutazione ambientale strategica è da identificarsi come un passaggio endoprocedimentale della pianificazione, concretantesi nella espressione di un parere che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione stessa.