Perequazione finanziaria e perequazione urbanistica

La perequazione finanziaria quale logico complemento della perequazione urbanistica: l’istituto del contributo straordinario

Nota a Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 30 luglio 2012, n. 4321

La pronuncia che in questa sede si commenta ha visto nuovamente il Consiglio di Stato occuparsi della questione del contributo straordinario introdotto nelle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo P.R.G. della Città di Roma.

I suoli di proprietà dei ricorrenti in primo grado, odierni appellati, erano stati assoggettati a “verde privato” con obbligo di contributo straordinario dal nuovo strumento urbanistico della capitale, previsione annullata dal Tar capitolino.

L’Amministrazione Comunale ha impugnato la sentenza invocando la legittimità dell’istituto del contributo straordinario alla luce del carattere non espropriativo della previsione corroborata altresì dalla presenza di adeguata copertura normativa.

I Giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’appello dell’Amministrazione ed hanno riformato la sentenza impugnata evidenziando che il primo giudice non ha tenuto conto della pregressa giurisprudenza di questa Sezione, la quale, esaminando proprio l’istituto del contributo straordinario quale previsto dal P.R.G. di Roma, ne ha esclusa l’illegittimità sotto molti dei profili sollevati anche nel presente giudizio”.

Si fa riferimento alle note sentenze del 2010 dalla n. 4542 alla n. 4546 nelle quali l’istituto in esame è stato ricondotto a “più generali finalità di perequazione urbanistica” il quale sarebbe retto da due pilastri fondamentali: la potestà conformativa del territorio di cui è titolare l’Amministrazione nell’esercizio della propria attività di pianificazione e la ormai ampia possibilità di ricorrere nella materia a modelli privatistici e consensuali per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse, e ciò in linea con una moderna concezione dell’attività di pianificazione del territorio detta anche “urbanistica consensuale” consentita dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1bis, e 11 della Legge 241/1990.

Con la richiamata previsione normativa il legislatore ha optato per una piena ed assoluta fungibilità dello strumento dell’accordo rispetto al modello autoritativo, ritenendo il primo maggiormente idoneo al perseguimento degli obiettivi di pubblico interesse.
Viene sollecitato il giudicante ad operare un approfondimento in merito alla non riconducibilità del contributo straordinario a finalità perequative in quanto, secondo la società appellata, avrebbe natura meramente impositiva.

A mente del Collegio tale impostazione è tuttavia condizionata da “una ristretta accezione della nozione di perequazione urbanistica” in base alla quale le finalità perequative consisterebbero nel mero intento di distribuire equamente tra tutte le proprietà immobiliari i diritti edificatori in modo da evitare difformità di trattamento.

Tale obiettivo, precisa il Consiglio di Stato “non può essere realizzato se non distribuendo in modo ragionevole ed equilibrato anche il correlativo ‘peso’ finalizzato alla realizzazione delle opere pubbliche indispensabili per un equilibrato sviluppo del territorio”.

La rinuncia, pertanto, da parte dell’Amministrazione all’utilizzo di strumenti impositivi in favore di meccanismi contributivi e solidaristici, quali il contributo straordinario, è giustificata dalla prospettiva che “la perequazione finanziaria costituisce il logico complemento della perequazione urbanistica” .