Valore delle aree edificabili e Regolamento Comunale

Valore delle aree edificabili: vincolanti quelli stabiliti dal Regolamento Comunale

Nota a Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13105 del 25 luglio 2012

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13105 del 25 luglio 2012, ha stabilito che i valori medi delle aree edificabili fissati dal consiglio comunale con regolamento sono vincolanti, mentre sono solo delle direttive interne se deliberati dalla giunta. Il consiglio comunale può dunque autolimitare il potere di accertamento per ridurre il contenzioso con il contribuente indicando dei valori, sia per l’Ici che per l’Imu, e questa scelta rende illegittimi gli atti impositivi che accertano un valore superiore a quello dichiarato dal contribuente.
Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in ordine alla valenza degli atti generali adottati dagli organi municipali e sugli effetti che essi producono; il dubbio riguardava l’efficacia dei due atti generali, il regolamento e la delibera, nel determinare i valori delle aree edificabili e delle differenti aspettative dei contribuenti sulla base dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale.
L’atto regolamentare, si dice nella pronuncia, di competenza dell’organo consiliare come espressamente riconosciuto dal D. Lgs. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera a), è richiesto esclusivamente al fine di produrre l’effetto – valevole erga omnes e dunque anche nei confronti della stessa amministrazione locale – di limitare il proprio potere di accertamento “qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato” e ciò, secondo i giudici di legittimità, in funzione dell’obiettivo di ridurre l’insorgenza del contenzioso e di fornire ai contribuenti un utile strumento previsionale per la determinazione della base imponibile.
In tal caso gli atti considerati sono legittimi se l’ente ha fissato i valori medi che i contribuenti hanno indicato nella propria dichiarazione e si sono adoperati alla autoliquidazione delle imposte.

L’ordinanza in esame ha però precisato che la Giunta Comunale può «commissionare studi statistici o rilevare detti valori medi recependoli in un atto amministrativo generale (senza effetti vincolanti – limitativi del potere di accertamento del tributo), trattandosi di attività strumentale all’esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrative.

La delibera di Giunta, ove limitata a dettare direttivo o norme interne, è rivolta esclusivamente agli uffici amministrativi, assumendo in tal caso la veste di mero atto di indirizzo-direttiva amministrativa.