Perequazione e SLP (TAR Milano 28 giugno 2012, n. 1815)

Il Comune deve fornire esattamente gli elementi di calcolo della SLP realizzabile a seguito dell’applicazione del meccanismo perequativo.

Nota a Tar Lombardia, Milano,  28 giugno 2012, n. 1815

La pronuncia in commento, resa a seguito di una sentenza non definitiva (n. 297/2012) nella quale il Tar Lombardia si è pronunciato in merito alla legittimità dell’istituto della perequazione urbanistica, specifica i criteri operativi per calcolare correttamente la SLP massima realizzabile all’interno di un ambito di trasformazione.

Il Collegio, infatti, nel rilevare che il Comune resistente aveva omesso di esplicitare gli esatti termini per calcolare l’indice di utilizzazione territoriale attribuito alle aree dei ricorrenti, ha disposto incombenti istruttori a seguito dei quali è stata resa la pronuncia in esame.

L’equivoco nasce dalla diversa operazione di calcolo effettuata dai ricorrenti rispetto a quella operata dall’amministrazione comunale, al fine di determinare se la SLP massima realizzabile nell’ambito di atterraggio dei diritti edificatori, sia idonea ad accogliere quella prodotta dalle aree di decollo.

I ricorrenti infatti deducevano che la massima SLP assegnata dal PGT all’ambito di trasformazione non sarebbe sufficiente a realizzare pienamente l’indice di utilizzazione territoriale concesso agli stessi, in quanto, aggiungendo alla capacità edificatoria propria quella generata delle aree di decollo, si supererebbe la SLP massima realizzabile, rendendo impossibile l’operatività dell’istituto perequativo.

In adempimento degli incombenti istruttori, il Comune resistente ha chiarito che l’operazione svolta dai ricorrenti per stabilire la massima SLP realizzabile sull’area di loro proprietà, non doveva essere quella di sommare gli indici di edificabilità attribuiti agli ambiti (di decollo e di atterraggio), ma si doveva procedere ad una moltiplicazione.

O meglio, si devono sommare i risultati derivanti dalla moltiplicazione degli indici di edificabilità attribuiti alle aree (di atterraggio e di decollo) per le rispettive superfici; il totale va successivamente diviso per la superficie territoriale dell’ambito di trasformazione, ottenendo in tal modo un indice di edificabilità inferiore a quello massimo fissato dal PGT.

In tal modo si realizza pienamente la finalità della perequazione in quanto l’ambito di trasformazione è idoneo ad accogliere il bonus volumetrico assegnato alle aree di decollo.