Silenzio sul permesso di costruire dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 70/2011
Tar Lazio – Latina 6 giugno 2012 n. 445
I ricorrenti chiedevano l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da una Amministrazione comunale sulla loro istanza di permesso di costruire e la conseguente condanna della stessa al rilascio del titolo edilizio con nomina di un Commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di perdurante inerzia.
La domanda di permesso di costruire era stata presentata in vigenza dell’art. 20 del d.p.r. n. 380/2001 – così come formulato anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. n. 70/2011- ai sensi del quale il responsabile del procedimento ha un termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire per formulare una proposta di provvedimento, su cui il dirigente o il responsabile dell’Ufficio deve provvedere nei successivi quindici giorni, adottando il provvedimento finale.
Il giudice amministrativo ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che l’istanza avverso il silenzio era stata presentata oltre il termine previsto dalla legge ovverosia oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento così come previsto dall’art. 31del d.lgs. n. 104/2010 che consente di esperire rito speciale avverso il “ silenzio inadempimento” dell’ Amministrazione cioè il silenzio che esprime la mera inerzia della P.A. quanto all’ obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso nei termini previsti dalla legge (nel caso specifico, il summenzionato art. 20 d.p.r. n. 380/2001).
Il Tar non omette di rilevare che a seguito della formazione del “ silenzio inadempimento” era intervenuta una determinazione con la quale il Comune aveva espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire subordinandolo, peraltro, ad una serie di condizioni fra cui, in particolare, la stipula da parte degli istanti di una convezione recante la cessione gratuita al Comune medesimo di un’ area di mq 79 da destinare a servizi nonché l’ obbligo di realizzare su detta area le opere per servizi. Osserva il giudice che la determinazione di cui sopra, anche a volerla considerare quale atto tardivo dell’ istruttoria procedimentale, avrebbe potuto essere assimilata alle richieste di integrazione documentali con le quali, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.p.r. n. 380/2001, il responsabile del procedimento può interrompere, pe r una sola volta, il procedimento, il cui termine ricomincia a decorrere ex novo dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, oppure come atto di sospensione del decorso del procedimento ex art. 20, comma 4, cit..
Purtuttavia, a prescindere dalla soluzione prescelta, restava fermo che i ricorrenti avevano provveduto a trasmettere la documentazione integrativa in epoca posteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 70/2011. Conseguentemente, l’eventuale nuovo (o ulteriore) decorso del procedimento era avvenuto sotto la vigenza dell’ art. 20 del d.p.r. n. 380/2001 così come modificato dal d.l. n. 70/2011 che sembra contemplare, non più la formazione, sulla domanda di permesso di costruire, del c.d. “silenzio inadempimento”, legittimante l’azione di cui agli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 ma la fattispecie del “silenzio assenso” nonché per i casi di intervento su aree sottoposte a vincolo (come quello oggetto del giudizio) del silenzio assenso ovvero, nell’ipotesi di parere negativo dell’autorità tutoria, del silenzio diniego. Detta conclusione mantiene la sua validità, secondo il Tar, anche laddove si sostenesse che i nuovi commi 9 e 10 della suindicata norma abbiano previsto, per il caso di parere negativo dell’ autorità tutoria sulla compatibilità dell’ intervento con il vincolo, il silenzio inadempimento e non il silenzio diniego. Infatti nel caso di specie i pareri sembravano avere tutti contenuto positivo.