Ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma

Ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma: sollevata nuovamente la questione di incostituzionalità della norma lombarda. Nota a Ordinanza Tar Milano, 11 maggio 2012, n. 664

Con l’ordinanza in esame il Tar Lombardia ha posto ancora dubbi di costituzionalità sulla normativa regionale relativa alla ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma, in particolare sull’art. 17 della Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7.

Un passo indietro è necessario: rilevante portata assume nella vicenda la sentenza 21 novembre 2011 n. 309 della Corte Costituzionale, con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, ex art. 117, terzo comma, della Costituzione:

  • l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
  • l’art. 103 della L.R. 12/05, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
  • l’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010).

La Corte Costituzionale aveva, infatti, accolto la tesi evidenziata dallo stesso Tar Lombardo ad avviso del quale il combinato disposto degli articoli in questione si pone in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale dettato dall’art. 3 del D.P.R. 380/01 in materia di governo del territorio violando, dunque, l’art. 117, comma 3, della Costituzione.

Con la Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) il legislatore lombardo interviene sulla normativa dichiarata incostituzionale e, con l’art. 17 (Disciplina dei titoli edilizi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della L.R 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011), introduce il comma 1, il quale recita che “In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.”.

Ed è in relazione a quest’ultimo comma che, secondo l’ordinanza in commento, “ad un primo sommario esame, non appare irrilevante né manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale”.

Il Tar Lombardia ha accolto, quindi, la domanda cautelare sospensiva, presentata dalle parti ricorrenti, in merito ad un permesso di costruire ivi compreso il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.