Consiglio di Stato, sent. 09 maggio 2012, n. 2683

Annullamento del permesso di costruire, illegittima per carenza di motivazione specie in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento. Consiglio di Stato, Sezione III, 09 maggio 2012, n. 2683

Con la sentenza in commento i magistrati di Palazzo Spada sono stati chiamati a pronunciarsi in merito alla revoca di un permesso di costruire per l’installazione di una stazione radio base sul tetto di un edificio.

L’annullamento era stato disposto non per vizi propri del titolo abilitativo, ma quale effetto consequenziale della ritenuta abusività non sanabile del fabbricato sul quale è installato il dispositivo.

Nelle more della discussione in camera di consiglio del ricorso, l’appellante ha depositato la copia del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori dell’edificio ritenuto abusivo, risultando in tal modo fondati i motivi d’appello nei quali si censurava l’atto impugnato per carenza di istruttoria e carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento.

Si precisa a tal proposito che, secondo pacifica giurisprudenza, quando l’amministrazione trascura di motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990 per l’annullamento d’ufficio, questo si appalesa illegittimo e l’atto di revoca e annullabile.

La difesa di parte ricorrente lamenta, infatti, che il provvedimento gravato, oltre a non indicare lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la quale avrebbe potuto verificare l’effettiva possibilità di mantenimento dell’antenna successivamente alla riduzione a conformità della copertura, trascura altresì di esplicitare quale sia l’interesse pubblico concreto, attuale e prevalente, diverso dal ripristino della legittimità asseritamene violata, che legittimi l’annullamento del permesso di costruire.

Ma, a anche prescindere da ciò, che pure sarebbe sufficiente alla declaratoria di illegittimità dell’atto impugnato e quindi alla sua rimozione, viene precisato dal collegio che “se è vero che in materia l’interesse pubblico va ravvisato in quello della collettività al rispetto della disciplina urbanistica”, nel caso di specie manca totalmente il presupposto dell’illegittimità originaria del permesso di costruire annullato.

Ne consegue l’accoglimento dei motivi d’appello con riforma della sentenza impugnata e annullamento del permesso di costruire impugnato.