TAR Veneto sentenza 12 agosto 2011 n. 1360

Contributo per gli oneri di urbanizzazione

Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza anche del giudice d’appello, il contributo per gli oneri di urbanizzazione è da qualificare in termini di corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae; in particolare, tale contributo, assolve all’obiettivo di ridistribuire i costi sociali di tali opere avuto riguardo all’aggravamento del carico urbanistico che l’intervento considerato andrà a determinare nella specifica zona in cui è destinato a ricadere (Cons. St., sez. IV, 15.07.2009, n. 4439; Cons. St., sez. V, 26.03.2009, n. 1804; Cons. St., sez. V, 25.05.1995, n. 822).

Su tali basi si esclude, dunque, che il suddetto contributo sia dovuto in tutti quei casi in cui l’intervento non sia idoneo a determinare un aggravio del carico urbanistico della zona (cfr. TRGA – Sezione Autonoma di Bolzano, 06.03.2000, n. 59).

Tali principi sono stati recepiti dalla legislazione regionale e, infatti, l’art. 81, comma 5, della l.r. n. 61 del 1985, ha previsto che “in caso di modifiche della destinazione d’ uso o di ampliamenti del volume o della superficie utile di calpestio, sia che si tratti di nuova concessione o di variante in corso d’opera, il contributo è riferito alla parte di nuova edificazione e, in caso di mutamento della destinazione d’ uso, alla differenza fra il nuovo uso e il precedente”.

É noto che sulle somme versate in eccedenza per oneri di urbanizzazione l’amministrazione è tenuta a computare i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22.01.1987 n. 24; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 07.03.1990 n. 190); ciò in quanto l’obbligazione di restituzione in argomento genera, infatti, ai sensi dell’art. 2033 c.c. esclusivamente l’obbligazione accessoria di interessi legali ma non anche quella di rivalutazione monetaria, riconducibile alla diversa ipotesi di inadempimento dell’obbligazione pecuniaria (cfr. Corte Cass. Civ., SS. UU., 05.07.1991 n. 7436; Cons. Stato, sez. V, 16.03.1987 n. 198, 27.12.1988 n. 852, 07.04.1989 n. 195, 16.05.1989 n. 291, 03.05.1991 n. 728, 31.10.1992 n. 1145 e 24.07.1993 n. 799; TAR Abruzzo, Pescara, 31.01.1994 n. 10; TAR Toscana, sez. Il, 22.06.1994 n. 225; TAR Molise, 20.12.1995 n. 284; TAR Marche, 22.02.1996 n. 259; TAR Lombardia, Milano, 04.07.1996 n. 1063).