Tar Lecce sentenza n. 1484 del 4 agosto 2011

Sanatoria impropria

Secondo l’ormai costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’attuale disposto legislativo non lascia più spazio alla cosiddetta sanatoria “impropria”, invocata dal Consorzio ricorrente: tale istituto, elaborato dalla giurisprudenza nella vigenza della legge n. 10 del 1977, in mancanza di una regolamentazione positiva compiuta della materia, non ha difatti più ragione di esistere nel vigente ordinamento, caratterizzato da una disciplina puntuale delle ipotesi di sanatoria edilizia la quale, nonostante il diverso auspicio espresso dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato nel parere del 29.03.2001, non recepisce il precedente, delineato indirizzo ermeneutico (cfr., fra le molte, Tar Valle d’Aosta Aosta, I, 11.05.2011, n. 34; Tar Toscana Firenze, III, 11.02.2011, n. 263; Tar Campania Napoli, VII, 14.01.2011, n. 150; Tar Puglia Lecce, III, 02.09.2010, n. 1887; Consiglio Stato, IV, 02.11.2009, n. 6784).
In termini generali, dunque, il richiamo alla sanatoria giurisprudenziale non merita di essere condiviso e il motivo di gravame va, pertanto, disatteso.

Testo integrale della sentenza