TAR Catania 16 marzo 2011 n. 667

Principio di proporzionalità.

Il principio di proporzionalità impone che l’Amministrazione adotti la soluzione idonea e adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti, e si risolve, in sostanza, nell’affermazione secondo cui le autorità non possono imporre, sia con atti normativi che con atti amministrativi, obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino in misura sproporzionata, e cioè superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo che l’autorità è tenuta a realizzare, in modo che il provvedimento emanato sia idoneo, cioè adeguato all’obiettivo da perseguire, e necessario, nel senso che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente incidente, sia disponibile (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. IV, 22.11.2010 n. 25589)

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