Consiglio di Stato 24 febbraio 2011 n. 1235

Provvedimento di diniego di condono edilizio – Profili di eccesso di potere –  Disparità di trattamento – non sussitono

Il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che in ordine al medesimo non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell’esercizio del potere discrezionale, atteso –altresì- che il rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili, e quindi suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo, non può ex se legittimare la fattispecie provvedimentale sub iudice, che resta regolata dall’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del condono richiesto (cfr. in tal senso la decisione 14.04.2010 n. 2105).

Risulta altrettanto evidente che l’obbligazione pecuniaria del pagamento dell’oblazione conseguente al provvedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria si configura come del tutto accessoria e consequenziale rispetto all’atto autoritativo con il quale è stata valutata la conformità dell’intervento edilizio nel contesto delle condizioni normativamente contemplate per l’emissione dell’atto che ne dispone la sanatoria, con la conseguenza che l’eventuale violazione della disciplina contabile non refluisce sulla legittimità del susseguente atto con il quale, nei riguardi del richiedente la sanatoria medesima, è disposto l’annullamento di quest’ultima in via di autotutela: e, per l’appunto, la sussistenza dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ. determina in capo al destinatario del provvedimento di annullamento il consequenziale diritto alla restituzione delle somme da lui pagate sine titulo entro il competente termine prescrizionale.

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