TAR Brescia 4809_2010

Piano delle Regole ed individuazione delle destinazioni d’uso compatibili – Criteri

Tar Lombardia, Brescia, Sezione I, 27 ottobre 2010, n. 4809

Con la pronuncia in commento il Collegio del T.A.R. Brescia si esprime in merito alla facoltà dei comuni di imprimere ad un’area o ad un complesso immobiliare, attraverso il Piano di Governo del Territorio, una puntuale e specifica destinazione d’uso.
L’art. 10, comma 3, lettera f) della Legge Regionale 12/2005 prevede che il piano delle regole individui, per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, “le destinazioni d’uso non ammissibili” segnando il passo ad un nuovo criterio di individuazione delle destinazioni d’uso compatibili con le destinazioni principali di zona.

Si passa, infatti, da un criterio fondato, secondo la disciplina previgente derivata dal D.M. 2 aprile 1968, sulla generalizzata presunzione di incompatibilità mediante l’indicazione specifica delle destinazioni compatibili e perciò ammesse (venivano pertanto considerate incompatibili tutte quelle non indicate come ammesse) ad un criterio fondato sulla generalizzata presunzione di compatibilità, mediante la loro individuazione e specifica indicazione, di quelle non ammesse, onde tutte le altre devono ritenersi consentite.

L’art. 10 della L.R. 12/2005, secondo il Tar, “conferma l’analoga previsione già posta dalla L.R. 1/2001, la quale al secondo comma affermava che “i comuni indicano, attraverso lo strumento urbanistico generale, le destinazioni d’uso non ammissibili rispetto a quelle principali di singole zone omogenee o di immobili; in tutti gli altri casi il mutamenti di destinazione d’uso è amesso”.

Già la L.R. 1/2001, quindi, aveva inteso rovesciare l’antecedente principio secondo cui risultavano ammissibili le destinazioni d’uso indicate dallo strumento urbanistico generale, mentre erano da ritenersi escluse quelle non nominate, sicché “vale ora il principio secondo cui devono ritenersi ammesse tutte le destinazioni d’uso non espressamente escluse”.

Osserva peraltro il Tar che trattasi “di una questione più nominalistica che avente portata realmente innovativa” e che a tali differenti criteri sono “senza dubbio correlate divergenti impostazioni di carattere generale (la contrapposizione fra una impostazione liberista ed una dirigistica)”.