Potestà discrezionale in materia di pianificazione urbanistica

Tar Brescia, Sezione Prima, 14 dicembre 2009, n. 2568

Nel respingere il ricorso il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia si pronuncia di nuovo sul tema della potestà discrezionale in materia di pianificazione urbanistica.

Il ricorrente, infatti, contesta all’amministrazione comunale di avere declassato un’area in sede di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio, laddove nel precedente PRG era classificata in zona B1 nella quale erano ammessi, oltre a interventi di ristrutturazione, interventi di nuova edificazione.

Relativamente all’eliminazione dell’edificabilità di un compendio immobiliare l’ormai consolidata giurisprudenza afferma che “non può ritenersi qualificato l’interesse del privato proprietario correlato ad una precedente previsione urbanistica che consenta un utilizzo dell’area in modo più proficuo”, a meno che ricorrano quelle particolari situazioni che danno pacificamente luogo ad un peculiare affidamento, come la lottizzazione già approvata e convenzionata.

Viene in rilievo, infatti, l’ampia potesta discrezionale in capo all’Amministrazione nella formazione dello strumento di pianificazione urbanistica, senza che le scelte che concernono la programmazione del territorio e gli assetti del territorio sulla destinazione delle singole aree, siano accompagnate da motivazione alcuna.

La generica aspettativa del privato anno non reformatio in peius delle destinazioni di zona, cede di fronte al potere discrezionale di pianificazione urbanistica in capo alla P.A.

Dott.ssa Loretta Davanzo