Sui piani territoriali il parere è anche del dirigente

Ancora la giurisprudenza amministrativa si esprime in merito alla procedura di formazione dei piani territoriali urbanistici e, con sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sezione II, n. 4468 del 28 luglio 2009, annulla l’atto di approvazione di un PGT nella parte in cui il comune ha omesso di recepire le prescrizioni della Provincia finalizzate ad assicurare la compatibilità dello strumento urbanistico con il proprio PTCP. Il comune, nell’approvare il PGT, non ha recepito le prescrizioni provinciali che ne condizionavano la conformità con il PTCP, ritenendo viziato da difetto assoluto di attribuzione il provvedimento del dirigente provinciale.

Già in precedenza (Tar Milano n. 5292/07, Tar Milano n. 5219/08 e CdS, Sez. IV, n. 3333/09) il giudice amministrativo aveva affrontato il tema della ripartizione delle competenze tra organi politici (consiglio e giunta) attribuendo al consiglio (ex art. 42, comma II, lettera b) la competenza ad emettere provvedimenti relativi a piani o programmi espressi nell’ambito del procedimento di FORMAZIONE di quei piani o programmi o delle relative VARIANTI o DEROGHE, mentre restavano esclusi (e quindi di competenza della giunta) “i pareri che l’ente è chiamato a rendere circa la compatibilità con il proprio piano o programma di attività poste in essere da altri soggetti”.

Nel caso in esame la valutazione di compatibilità è stata resa con provvedimento dirigenziale che il Tar di Milano, nell’operare una disamina del concetto di separazione tra organi politici ed organi burocratici, ha ritenuto legittimo sulla scorta delle seguenti considerazioni:

  • alla valutazione di compatibilità tra due strumenti urbanistici di diverso livello sono estranee valutazioni di merito;
  • tale scelta non implica scelte di indirizzo che radicano la competenza del consiglio ex art. 42, primo comma, TUEL;
  • “la sentenza n. 3333/09 del Consiglio di Stato non ha affermato (positivamente e definitivamente) la competenza della giunta provinciale ad esprimersi sulla compatibilità urbanistica, ma si è limitata ad escludere la riserva di competenza al consiglio;
  • l’art. 107, comma II, TUEL, assegna al dirigente “tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti…non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente…nonché (comma III) l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati…(lettera f) i provvedimenti… il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni…nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo”;
  • “la valutazione di compatibilità mira esclusivamente a verificare, attraverso la mera comparazione del contenuto di due piani, il rispetto del PTCP da parte del piano comunale e non implica profili di discrezionalità, tende alla mera attuazione degli obiettivi della pianificazione provinciale, ed è pertanto riconducibile alle attribuzioni dirigenziali”.

Dott.ssa Loretta Davanzo