Commissione esaminatrice

C.G.A.R.S., 3 luglio 2009, n. 596

La decisione in commento ha chiarito che “corrisponde ad un apprezzabile interesse pubblico, essendo inteso a garantire la qualificata valutazione dei luoghi da parte degli amministratori delle ditte partecipanti e quindi la serietà stessa della offerta” la previsione di un bando di gara di produrre una dichiarazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi dell’appalto.

La vicenda nasce dal gravame posto da una società la quale, pur avendo prodotto la predetta dichiarazione così come previsto dalla lex specialis, ha visto la propria offerta esclusa dalla gara, risultando aggiudicataria l’impresa concorrente la quale ha prodotto la dichiarazione di presa visione priva della firma del suo rappresentante legale.

La commissione di gara ha operato una modifica al bando di gara in sede di aggiudicazione, annullando la previsione che prevedeva la produzione “di dichiarazione che attesti l’avvenuta presa visione dei luoghi d’appalto corredata, a pena di esclusione, della firma del legale rappresentante”.

L’eventuale potere di modificare il bando di una gara spetta, eventualmente, all’amministrazione appaltante – che tale bando ha redatto – e non certo alla commissione di gara, che è vincolata all’applicazione rigorosa delle clausole contenute nel bando (Tar Sicilia, Palermo, Sezione III, 6 settembre 2007, n. 1980).

Le eventuali modifiche ad un bando non possono che essere contenute in un espresso provvedimento soggetto alle medesime forme di pubblicità del bando modificato e, per evidenti ragioni di rispetto della par condicio, tali modifiche devono intervenire prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, al fine di consentire a tutti i partecipanti di tenerne conto, e non certo addirittura dopo l’apertura delle offerte.

La giurisprudenza ha evidenziato che la funzione della dichiarazione in esame:

  • sarebbe ispirata allo scopo di consentire, e nello stesso tempo imporre all’aspirante appaltatore consapevoli determinazioni in ordine alla misura del prezzo, onde precludere successive ed ulteriori pretese circa una eventuale integrazione del rapporto contrattuale basate sull’asserita mancata o non perfetta conoscenza dei luoghi» (CdS, Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3063; Tar Lazio, Sez. III ter, 13 luglio 2004, n. 6832);
  • implica degli effetti di carattere negoziale, dal momento che lo scopo di tale dichiarazione (di natura essenziale per l’Amministrazione, in quanto soddisfa rilevanti interessi pubblici) è quello di evitare possibili contestazioni nella fase esecutiva dell’appalto, rendendo anche più agevole l’emersione della responsabilità dell’appaltatore nel caso di inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con l’appalto, e di ridurre il rischio di formulazione di offerte non sufficientemente meditate da parte dell’appaltatore (Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 20 gennaio 2003, n. 2002);
  • richiama la responsabilità dei sottoscrittori in ordine a tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni locali influenti sulla determinazione dei prezzi e sulla stessa esecuzione delle opere, comportando l’esclusione dalla gara in caso di mancato sopralluogo (Tar Campania, Napoli, Sez. I, 8 novembre 2000, n. 4146).

Dott.ssa Loretta Davanzo