T.A.R. Lombardia Milano, sezione II, 18 settembre 2007, n. 5813

La sentenza in questione verte sulla domanda di annullamento della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Buccinasco avente ad oggetto l’approvazione del piano di governo del territorio, proposta da due consiglieri comunali di minoranza.

Il Comune di Buccinasco ha provveduto in base alla Legge Regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 a sostituire il Piano regolatore generale con il nuovo Piano di governo del territorio (Pgt), previsto dalla stessa Legge all’art. 7; il Comune ha provveduto all’approvazione tramite deliberazione consiliare.

I ricorrenti hanno impugnato detta delibera eccependo la violazione di parte del regolamento del consiglio comunale, in particolare evidenziando che la Commissione consiliare permanente Territorio e Ambiente, deputata ad esaminare e a trarre osservazioni e controdeduzioni sul nuovo Pgt, dopo due sedute di rinvio (nelle quali si è discusso di metodo, ma non di merito), ed una terza andata deserta, ha rimesso la questione al consiglio comunale, senza esprimere un parere di competenza, e quindi precludendo ai consiglieri di minoranza di espletare il loro mandato.

Inoltre i ricorrenti denunciano la diversa versione della proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione del consiglio, rispetto a quella depositata; ed inoltre viene evidenziato il fatto che l’approvazione iniziale, su iniziativa del presidente dell’organo consiliare, delle osservazioni e delle controdeduzioni in “blocco”, anziché in gruppi omogenei, violerebbe la prerogativa riconosciuta ai consiglieri di chiedere la votazione per “divisione”.

Quanto al primo motivo di ricorso, il Giudice amministrativo lo ritiene infondato, in quanto il fatto che la commissione designata per l’analisi del nuovo strumento urbanistico, dopo due sedute sia andata deserta nella terza, non inficia né la legittimità del provvedimento assunto dal consiglio comunale, né sull’inattività della commissione per mancanza del numero legale.
Infondato è anche il punto in cui i ricorrenti denunciano la diversità della proposta di deliberazione comunicata ai consiglieri, rispetto a quella depositata, in quanto le due proposte differiscono, non nel contenuto del Pgt, ma solo nella parte dispositiva riguardante le modalità di votazione, ovvero se nella fase iniziale si prevedeva l’approvazione del Pgt a seguito di un’unica votazione, la versione successiva prevedeva una duplice votazione, la prima inerente al fascicolo delle osservazioni al Pgt, e la seconda sugli atti del Pgt da approvare in via definitiva.

Il tribunale amministrativo ritiene invece fondato il motivo con cui si eccepiva la violazione del regolamento comunale nella parte in cui viene disciplinato l’ordine di votazione; infatti si stabilisce nel regolamento che: “Per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando almeno tre consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell’ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo”. Nel caso di specie, i consiglieri, hanno chiesto espressamente di valutare ed analizzare le singole osservazioni o gruppi omogenei di osservazioni e di votare man mano le relative controdeduzioni; questa proposta però è stata illegittimamente respinta dal consiglio comunale, senza che sia stata valutata la richiesta di votazione per “divisione”, così come prevista dallo stesso regolamento comunale, richiesta da almeno tre consiglieri.

Il sistema di detta votazione, nel caso di atti complessi, è utile sia perché ciascun punto del disegno può essere valutato in modo diverso dai vari consiglieri comunali e sia per consentire ai consiglieri che eventualmente versino in conflitto di interessi di astenersi dalla votazione.

Il Tribunale Amministrativo per la Lombardia accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato.