Non è vietata la proroga dei termini previsti dall’art. 13 della L.R. 12/2005

Tar Milano, Sezione II, 22 marzo 2007, n. 634

I termini che l’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio) stabilisce a pena di inefficacia degli atti di PGT sono: il termine di 90 giorni dall’adozione, per il deposito del PGT nella segreteria comunale al fine di acquisire osservazioni degli interessati nei successivi trenta giorni (comma 4); il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni, per la decisione del Consiglio Comunale sulle osservazioni, per le consequenziali modifiche e per l’adeguamento del PGT al piano territoriale di coordinamento provinciale nei casi di incompatibilità eventualmente ravvisati dalla provincia (comma 7).

L’art. 13 citato non prevede altri termini a pena di inefficacia, né vieta di prorogare il termine di trenta giorni per le osservazioni degli interessati, che non è stabilito a pena di inefficacia.

Dott.ssa Loretta Davanzo