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La tradizionale impostazione fondata sulla separazione tra individuo e poteri dello Stato oggi lascia il posto a modelli di ispirazione europea, che tendono a una collaborazione proficua tra Cittadini e Pubblica Amministrazione

Negli ultimi anni la materia del diritto amministrativo è stata indubbiamente interessata da notevoli accelerazioni e modificazioni comprovate, a livello nazionale e comunitario, da una serie di riforme legislative che evidenziano, quale dato costante e ormai inconfutabile, l’imprescindibilità del ridimensionamento dell’intervento pubblico in quei settori ove l’iniziativa privata riesce a raggiungere più facilmente efficacia ed efficienza. Per questo motivo la tradizionale impostazione fondata sulla separazione tra individuo e poteri dello Stato lascia oggi il posto a modelli concettuali che individuano nella collaborazione tra P.A. (Pubblica Amministrazione) e cittadini il mezzo più utile per il raggiungimento e la cura del bene comune, tutto ciò in applicazione del principio di “sussidiarietà orizzontale”, che, sulla scia dell’ampio dibattito giuridico europeo, ha trovato espresso riconoscimento con la riforma del Titolo V della nostra Costituzione, nello specifico nell’art. 118, laddove è stabilito che “Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”. Le novità sottese a una siffatta evoluzione, orientata verso un sempre più forte avvicinamento tra istituzioni e sistema sociale, sono indissolubilmente connesse a un cambiamento del contesto sociale e culturale ove la P.A. viene a operare. Tale realtà consente al cittadino di trovarsi nella posizione di esigere effettiva partecipazione e coinvolgimento nei procedimenti che lo riguardano. L’assetto dei rapporti tra privato e amministrazione pubblica si sviluppa, dunque, su un piano paritario, di collaborazione e di confronto, dove il primo, non più una mera “comparsa” in un processo fortemente radicato nella mano pubblica, assurge a “parte attiva” anche in specifici processi decisionali (urbanistica partecipata, Agenda 21, bilancio partecipativo, ecc.).

Controtendenza favorevole

Non può passare inosservato come, nell’ambito di questo percorso volto alla riformulazione del rapporto pubblico-privato, si sia manifestata la necessità di invertire una incongrua tendenza: esentare la P.A. da responsabilità per gli atti illegittimi dalla stessa posti in essere in modo lesivo degli interessi del privato non deve essere più tollerabile. In tale contesto è utile ricordare la storica sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 500/99, che ha accolto l’istituto dell’interesse legittimo nel sistema della tutela giuridica effettiva, in opposizione al precedente e consolidato orientamento che riteneva tutelabile per via aquiliana (per cui è previsto il risarcimento del danno) solo la lesione dei diritti soggettivi. Questo fatto rappresenta un passo fondamentale verso l’equa parificazione tra cittadino privato e Pubblica Amministrazione, venendo a fermare quell’immorale immunità e impunità che aveva permeato, fino a quel momento, l’azione amministrativa. Nel rinnovato quadro così delineatosi, a testimoniare in modo chiaro e preciso il radicale mutamento del rapporto tra privato e Pubblica Amministrazione, si inseriscono le significative modifiche apportate alla Legge n. 241/1990, attraverso la L. n.15/2005 e la L. n.80/2005. Ricordiamo inoltre che la L.241/1990 ha già rappresentato una rivoluzione nella disciplina del diritto amministrativo, ufficializzando orientamenti e tendenze che, in accoglimento dei principi del cosiddetto “giusto procedimento”, si erano venuti a sviluppare, appunto, nella giurisprudenza italiana e anche nella legislazione comunitaria.

Matrice europea

Oggi ci troviamo di fronte a rilevanti innovazioni, che tendono a sovvertire il tradizionale concetto di amministrazione di stampo “statalista”, con la volontà di tendere ai principi di efficienza, celerità e pubblicità, desumibili dal nuovo panorama di normazione di matrice europea. Del resto è evidente che il vecchio modello statalista in passato si è dimostrato in più contesti lesivo degli interessi del privato e, al contempo, inadeguato a soddisfare proprio in termini di celerità ed efficacia l’interesse pubblico, prestando così il fianco a non poche critiche nel mondo giuridico italiano. Contrariamente all’assunto per cui la P.A. deve agire, nello svolgimento del suo compito istituzionale, attraverso atti unilaterali, manifestazione di un esercizio del potere in via autoritaria, si ritiene, oggi, che essa per il miglior perseguimento degli interessi della collettività possa utilizzare gli strumenti del diritto privato e nientemeno prediligerli laddove consentano maggior efficacia. Una tale enunciazione può facilmente collocarsi nel più ampio contesto della cosiddetta “privatizzazione” che, attualmente, sta interessando i più svariati settori, ove la scelta di utilizzare logiche e schemi privatistici è operata, appunto, in ragione del conseguimento di più elevati livelli di funzionalità ed efficienza. La peculiarità della procedura impone all’amministrazione di assicurare per l’interesse pubblico un equilibrato bilanciamento tra un confronto competitivo semplice, oggettivo e trasparente e l’acquisizione di beni e servizi più o meno complessi.

Avv. Bruno Bianchi, Presidente Fondazione “de iure publico”